Normativa di Certificazione per l’X Lam: il punto della situazione
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un fiorire di nuovi prodotti ad uso strutturale che sulla scia dell’X Lam hanno aperto nuove possibilità costruttive allargando la forbice dell’offerta di sistemi a base legno.
All’originario pannello X Lam incollato con tavole di Abete Rosso si sono via via affiancati pannelli incollati in altre essenze, come pino, douglasia, multistrati, ecc.
Sono poi comparsi i pannelli chiodati con chiodi metallici di vari materiali e dimensioni per arrivare a pannelli di tavole incrociate collegate mediante cavicchi di legno o incastri a coda di rondine.
Ma che tipo di certificazioni devono avere questi prodotti strutturali per poter essere accettati dal direttore lavori senza riserve?
Che differenza c’è tra CE, ETA, EAD e CIT?
Cerchiamo innanzitutto di fare un po’ di chiarezza tra le varie sigle.
Le NTC definiscono cosa si intende per Prodotto da Costruzione:
il termine “prodotto” ha un significato estensivo che spazia dal materiale al sistema e al kit, e si configura come “Prodotto da Costruzione” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in un’Opera.
Si intende invece per “Prodotto per uso strutturale” qualsiasi materiale o prodotto che consente ad un’Opera ove questo è incorporato di soddisfare il requisito essenziale n.1, ossia “Resistenza meccanica e stabilità”.
In sintesi, dunque, la discriminante che consente di identificare “materiali e prodotti per uso strutturale” è la destinazione d’uso, che si intende prioritariamente strutturale.
Le finalità per cui è stata redatta la CPD o Direttiva Europea 89/106, prima, ed ora il Regolamento 305/2001, era il riavvicinamento della legislazione (tecnica) degli stati membri mediante adozione di medesimi standard dei loro prodotti per individuare e definire i requisiti essenziali dei prodotti destinati ad essere permanentemente incorporati in opere da costruzione.
Le ragioni sono che tutte le opere edili siano concepite e realizzate in modo da garantire la sicurezza di persone, animali domestici e cose. In pratica tutti i prodotti costituenti l’opera (“….incorporati o assemblati in modo permanente ……”) devono presentare caratteristiche tali da contribuire a far sì che essa soddisfi i requisiti essenziali della direttiva.
I materiali usati nelle costruzioni devono essere qualificati ed identificati da parte di chi li fornisce; essi devono, inoltre, essere accettati, prima di iniziare le operazioni di posa in opera da parte del Direttore dei Lavori.
La qualifica può avvenire in diversi modi:
In primis le Norme Tecniche per le Costruzioni al capitolo 11.1 prevedono la Certificazione di prodotto in conformità alle norme armonizzate.
Nel momento in cui queste non siano definitivamente entrate in vigore, quindi non sia terminato il periodo di coesistenza, è possibile richiedere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) il provvisorio Attestato di Qualifica di Produttore e il Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (CIT) secondo le linee guida redatte dal ministero.
Una terza possibilità, prevista dalle NTC, è quella di richiedere ad un Approval Body l’emissione di una Valutazione Tecnica Europea (EAD) equivalente al precedente Benestare Tecnico Europeo (ETA).
Per l’X Lam il capitolo 11.1 al punto C delle NTC precisa che nel caso in cui non sia prevista una norma armonizzata per un determinato prodotto è necessario che il fabbricante provveda alla marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (EAD) equivalente al precedente Benestare Tecnico Europeo (ETA).
Qual è l’iter di certificazione per il generico prodotto strutturale?
Il caso dell’X Lam è il caso in cui non esiste una norma armonizzata vigente in quanto è in fase di definizione da parte del CEN TC 124 WG3 e verrà completata tra qualche anno.
La definizione, che con molta probabilità dovrebbe essere inserita nella norma armonizzata è la seguente:
<<prodotto in legno composto da almeno tre strati incollati ortogonalmente, composto da lamelle classificate secondo la resistenza.>>
Al momento quindi i produttori si orientano verso i percorsi 1 e 2 (vedi schema sopra) a seconda che il prodotto venga commercializzato a livello europeo o nazionale.
Le linee guida del ministero però danno come definizione di X Lam la seguente frase:
<<prodotto ottenuto per solo incollaggio, sotto adeguata pressione di tavole di legno massiccio classificate, a vista o a macchina, secondo la resistenza e disposte a strati (almeno 3) inclinati a 90° fra di loro in modo da ottenere pannelli adatti all’uso strutturale nelle sole classi di servizio 1 e 2 (UNI EN 1995-1-1). La disposizione degli strati risulta sempre simmetrica rispetto al piano medio del pannello.>>
Possiamo concludere che per quanto riguarda l’X Lam incollato, il direttore dei lavori deve verificare l’esistenza della marchiatura CE, in mancanza di questa si può accettare il certificato di idoneità tecnica all’impiego rilasciata dal ministero.
E per gli altri tipi di pannelli a strati incrociati?
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda tutti i pannelli a strati incrociati confezionati con metodi diversi dall’incollaggio. Molti di questi sistemi, che presentano certificazione CIT, non sono accettabili in quanto non sussistono le condizioni per il rilascio della certificazione di idoneità tecnica all’impiego non essendoci linee guida per pannelli non incollati.
In questo caso la sola strada percorribile è la validazione europea EAD e successiva CE.
Tutto chiaro? Invece no, pensavamo di aver chiarito definitivamente la questione quando ci siamo imbattuti in questo documento:
>>> M. INF. CSLP Registro ufficiale.U.0005457.08.08.2014 dell’Agosto 2014
in cui la prima sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito alla certificazione dei sistemi Blockbau.
Vi invitiamo a leggere il documento e ad esporci il vostro parere in quanto a noi questo parere non convince, è in contraddizione con le definizioni di sistemi costruttivi espresse nelle norme e genera ulteriore confusione.
Infatti apre la strada ad una nuova possibilità rispetto a quelle definite nelle NTC.
In sostanza il parere scarica la responsabilità della produzione e certificazione del materiale sul calcolatore delle strutture, che oltre a verificare le corrette ipotesi di calcolo dovrebbe anche fare da garante sulla qualità della produzione dello stabilimento.
L’argomento al momento è sul qualche banco di tribunale e non mancheremo di tenervi informati, nel frattempo ci farebbe molto piacere raccogliere le vostre impressioni.
Si ringrazia per la collaborazione Ing. Tiziano Sartori, Andrea Zenari e Ing. Siro Marchetti.
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buongiorno, non riesco a leggere il parere del CSLP.
E prima del parere per pannelli incrociati chiodati, secondo voi, era necessario l’eta?
Si. Era necessaria l’ETA oppure, in alternativa, se prodoto e commercializzato in italia, la CIT, Certificato di conformità tecnica all’impiego.
Grazie, A.